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Per le ferrovie economiche, nei tratti in sede propria, non vi sara' obbligo della separazione delle proprieta' laterali con chiusure stabili o permanenti, ad eccezione dei tratti attraversanti localita' ove e' bestiame vagante; e nei luoghi molto frequentati e pericolosi, nei quali la velocita' massima dei treni non deve mai oltrepassare i trentacinque chilometri all'ora.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
