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[1]Nell'atto di concessione saranno determinati, sopra proposta del concessionario, la quantita' e il tipo di materiale mobile, di cui dovra' essere provveduta la linea in relazione al servizio cui e' destinata. Nei capitolati verranno stabiliti per ciascun caso la velocita' massima e la composizione dei treni in rapporto con le condizioni della strada, e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio con la razionale economia del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale viaggiante e di stazione, la composizione e la circolazione dei treni.
[2]Nell'atto di concessione saranno altresi' stabilite le tariffe massime pel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, delle merci e del bestiame, le quali non potranno essere superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato, salvo il caso in cui le pendenze da superare richiedano sistemi speciali di trazione.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
