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[1]Le ferrovie economiche verranno concesse per decreto reale sopra proposta del ministro dei lavori pubblici.
[2]Esse debbono essere stabilite in sede propria, salvo i casi in cui sia ritenuto opportuno dal Governo concedere parte del percorso sopra strade ordinarie, con sede separata.
[3]Nel caso di ponti o viadotti che non rendessero possibile tale sede separata, si dovranno adottare le norme degli articoli 2 e 6 della presente legge.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
