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[1]La sorveglianza dell'esercizio, per quanto riguarda la pubblica sicurezza, spetta all'autorita' governativa e verra' disciplinata con apposito regolamento.

[2]E in facolta' del Governo, per constatati e gravi motivi di sicurezza, di far sospendere l'esercizio della linea, sentito l'ente proprietario della strada, e qualora non si provveda, potra' anche revocare ogni autorizzazione.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-12-27;561~art11 · fonte del testo

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