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[1]La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie e' di competenza dell'ente proprietario della strada, e non potra' avere durata maggiore di anni sessanta.
[2]All'autorizzazione dell'esercizio a trazione meccanica si provvede con decreto Reale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, prima dell'inizio dei lavori.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
