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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Saranno inscritte fra le pensioni dovute per collocamenti a riposo di diritto, le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli impiegati civili, ai militari, agli agenti dei corpi civili armati, ed agli operai della guerra e della marina:
- a)che saranno collocati a riposo, in seguito a loro spontanea domanda, per anzianita' di servizio o per ragioni di eta', uniformandosi alle disposizioni contenute nell'articolo 3 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895 n. 486;
- b)che cesseranno dal servizio per motivi di salute debitamente accertati, giusta le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 dell'allegato U alla leggo 8 agosto 1895 n. 486;
- c)che saranno dispensati e collocati a riposo od in posizione di servizio ausiliario per aver raggiunto i limiti di eta' stabiliti da leggi o regolamenti speciali che rendono obbligatorio il provvedimento;
- d)che saranno allontanati dal servizio per effetto di condanne penali, ovvero per motivi disciplinari, sul conforme parere di un Consiglio di disciplina.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 9 luglio 1896.
[9]UMBERTO.
[10]G. Colombo.
[11]Visto, Il Guardasigilli G. Costa.
Testo in vigore dal 13 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
