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[1]All'atto di costituzione del Consorzio ciascuno degli interessati appartenenti alla minoranza potra' liberarsi dall'obbligo di formarne parte, col cedere al Consorzio stesso la sua parte di miniere, cave o torbiere, mediante indennita' ai termini di legge sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave o torbiere nelle diverse provincie del Regno. Pero' nella valutazione dell'indennita' non sara' tenuto conto dell'aumento di valore che quella parte di miniere, cave o torbiere potra' acquistare per effetto delle opere da eseguirsi dal Consorzio.
[2]Dove la proprieta' ed il possesso della miniera deriva da una concessione distinta dalla proprieta' del suolo, l'espropriazione dovra' farsi dell'intera concessione. Dove per legge la proprieta' delle miniere sia congiunta con quella del suolo, l'espropriazione dovra' comprendere il suolo ed il sottosuolo, estendendosi soltanto alla porzione del fondo contenente la miniera o quella parte della miniera che puo' partecipare ai vantaggi del Consorzio.
[3]Il pagamento della suddetta indennita' potra' aver luogo in venti annualita' nei modi stabiliti dall'articolo 4.
[4]Durante l'esistenza del Consorzio ciascuno degli interessati appartenente alla minoranza potra' liberarsi dagli obblighi inerenti al Consorzio, abbandonando al medesimo, senza diritto alcuno ad indennita', la miniera e quella porzione di miniera che fa parte del Consorzio.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
