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[1]Il Consorzio obbligatorio sara' istituito in seguito a domanda della maggioranza degli interessati, mediante decreto Ministeriale, previa un'inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate e udito il Consiglio delle miniere.
[2]Nel decreto saranno determinate le opere da eseguirsi, i termini entro i quali dovranno incominciarsi ed ultimarsi, le condizioni del Consorzio e le quote di concorso per l'esecuzione delle opere in ragione dell'utile che ciascun consorziato potra' ritrarne.
[3]Le quote di concorso per le spese di manutenzione e di esercizio saranno determinate al principio di ogni biennio in ragione dell'utile che ciascun consorziato avra' ritratto nel biennio precedente.
[4]La responsabilita' dei consorziati e' limitata nelle proporzioni della quota a ciascuno spettante.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
