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[1]Contro i decreti, di cui all'articolo 3, contro lo Statuto, di cui all'articolo 6, gl'interessati potranno produrre reclamo avanti la Sezione IV del Consiglio di Stato, nei termini e coi modi stabiliti dalla legge 2 giugno 1889 n.6166, e dal relativo regolamento 17 ottobre 1889 n. 6516. Il reclamo prodotto entro il termine di legge avra' effetto sospensivo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1896.
[4]UMBERTO.
[5]Guicciardini.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
