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L'aumento del reddito delle miniere proveniente dai lavori eseguiti dai Consorzi sopra indicati sara' per vent'anni, dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria o da altra che, ai sensi dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1886 n. 3682, surroghera' l'imposta fondiaria.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
