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[1]Tutti gli atti che si compiono nell'interesso diretto dei Consorzi contemplati nella presente legge saranno registrati col diritto fisso d'una lira.
[2]Saranno parimenti soggetti al diritto fisso d'una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorzi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
