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[1]Ai Consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave e torbiere, costituiti in virtu' dei precedenti articoli, puo' essere accordata, con decreto Reale, la facolta' di riscuotere, coi privilegi e nelle forme fiscali, il contributo dei soci.
[2]La detta riscossione, per ciascuno degli interessati appartenenti alla minoranza, non potra' in ogni caso esercitarsi che sulla propria quota della miniera, rispetto la quale fu data garanzia ipotecaria all'atto di costituzione del Consorzio.
[3]La domanda accompagnata dallo Statuto del Consorzio e dalla deliberazione dell'assemblea generale dei soci e' presentata al prefetto della Provincia il quale la trasmette al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio insieme al suo avviso e con quello dell'ingegnere delle miniere.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
