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[1]Le opere e le occupazioni dei beni immobili necessarie a difendere e liberare dalle acque le miniere, cave e torbiere, alla ventilazione dei cavi sotterranei, al deposito delle materie escavate, al loro trasporto con qualunque mezzo, compresi quelli per fili aerei e per meccanismi mossi dall'elettricita', al transito dei materiali necessari per l'esercizio, al collocamento degli apparecchi e dei forni occorrenti per la preparazione e la lavorazione dei minerali, sono annoverate fra quelle per cui si puo' far luogo alla dichiarazione di utilita' pubblica.
[2]La dichiarazione di pubblica utilita' avra' tutti gli effetti derivanti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, e dalle successive leggi emanate sulla espropriazione per pubblica utilita'.
[3]Il relativo decreto Reale sara' proposto dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentite le osservazioni di tutti gli interessati, udito il Consiglio delle miniere ed osservate le norme stabilite nelle suddette leggi sulle espropriazioni.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
