Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Alla indicazione contenuta nel n. 230 dell'elenco 3° annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1881 n. 333, serie 3ª, e' sostituita la seguente:
[7]«Strada da Zaccaria a Campiglia sino all'incontro della comunale Campiglia-Elci».
[8]La quota a carico dello Stato per questa strada Zaccaria-Campiglia, non potra' superare in nessun caso la somma di L. 40,000 stabilita per la Zaccaria-Ricorsi gia' indicata nel predetto elenco.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Monza, addi' 20 luglio 1897.
[11]UMBERTO.
[12]PRINETTI.
[13]Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.
Testo in vigore dal 30 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
