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[1]La Commissione provinciale, prima di deliberare intorno agli atti che sono di sua competenza, puo' ordinare le verifiche e perizie che crede necessarie al suo controllo. Le spese sono a carica delle rispettive istituzioni di beneficenza, salva sempre la rivalsa contro chi di ragione.
[2]Puo' richiedere che l'autorita' governativa proceda ad ispezioni dei servizi di pubblica assistenza e delle locali istituzioni di pubblica beneficenza per accertarne il funzionamento.
[3]Deve annualmente presentare al Ministero una relazione sull'andamento di tali servizi e sui provvedimenti presi in materia di pubblica assistenza e beneficenza, formulando le proposte che reputa opportune.
Testo in vigore dal 27 luglio 1904 al 22 dicembre 2008
