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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare un regolamento per la esecuzione della presente legge, nel quale si stabiliranno le norme per il funzionamento del Consiglio superiore e della Commissione provinciale, ed a provvedere, in conformita' del precedente art. 17, alla riforma dell'organico del personale del Ministero dell'Interno, ed alla conseguente variazione del bilancio.
[2]E' pure autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e di quella del 29 dicembre 1901, n 538, con le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 18 luglio 1904.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 27 luglio 1904 al 22 dicembre 2008
