Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1904 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I provvedimenti della Commissione provinciale e i decreti emessi dal prefetto per ordinare la chiusura di istituti privati e di beneficenza possono essere impugnati con ricorso al Governo del Re, che pronunzia, sentito il parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.
[2]Resta sempre la facolta' di ricorso alla giurisdizione contenziosa amministrativa o giudiziaria nei casi nei quali essa e' consentita dalle vigenti leggi.
Testo in vigore dal 27 luglio 1904 al 22 dicembre 2008
