Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1904 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I provvedimenti della Commissione provinciale e i decreti emessi dal prefetto per ordinare la chiusura di istituti privati e di beneficenza possono essere impugnati con ricorso al Governo del Re, che pronunzia, sentito il parere del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

[2]Resta sempre la facolta' di ricorso alla giurisdizione contenziosa amministrativa o giudiziaria nei casi nei quali essa e' consentita dalle vigenti leggi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1904 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-18;390~art18 · fonte del testo

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