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[1]Il detto Consiglio e' incaricato di dar parere su tutte le questioni che gli saranno sottoposte dal Ministro dell'Interno, relative all'organizzazione od al funzionamento delle istituzioni di pubblica beneficenza e dei servizi di pubblica assistenza ed al loro sviluppo in rapporto anche alla beneficenza privata.

[2]Deve essere sentito il parere del Consiglio:

[3]1° sui disegni di legge e sui regolamenti relativi a tali materie;

[4]2° sulle Convenzioni internazionali in materia di spedalita' e per la protezione reciproca degli indigenti;

[5]3° su gli schemi di statuti-modelli da adottarsi dai vari tipi di istituzioni di beneficenza;

[6]4° sulle proposte relative al concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni di pubblica beneficenza, ed alla revisione degli statuti sostituendosi al Consiglio di Stato nelle attribuzioni deferitegli dagli articoli 62, 63, 67, 69, 71, 92 prima parte dell'ultimo capoverso, 93 e 94 della legge 17 luglio 1890;

[7]5° sui ricorsi che per speciale disposizione di legge devono comunicarsi al detto Consiglio.

[8]Saranno annualmente comunicate ad esso le relazioni presentate dalle Commissioni provinciali accompagnate da una relazione riassuntiva della direzione generale dell'amministrazione civile, per le sue osservazioni e proposte.

Testo in vigore dal 27 luglio 1904 al 1 marzo 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-18;390~art16 · fonte del testo

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