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[1]E' istituito presso il Ministero dell' Interno il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.
[2]Il Consiglio e' composto: di tre senatori eletti dal Senato e di tre deputati eletti dalla Camera dei deputati per la durata della legislatura; di otto membri di diritto, designati in ragione del loro ufficio, di uno scelto dal Consiglio superiore del lavoro tra i membri operai del Consiglio stesso, oppure tra gli appartenenti alle associazioni rappresentate nel Consiglio e di dieci nominati per decreto Reale su proposta del ministro dell' interno, dei quali almeno sei scelti fra persone esperte nelle discipline giuridiche ed amministrative.
[3]I membri nominati per decreto Reale rimangono in ufficio quattro anni, si rinnovano per meta' ogni biennio e sono sempre rieleggibili.
[4]Il Ministero dell'Interno designa per ciascuna sessione il presidente ed il vice presidente. La presidenza sara' assunta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, quando intervengono alle adunanze.
Testo in vigore dal 27 luglio 1904 al 1 marzo 1923
