Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]E' istituita in ogni provincia una Commissione di assistenza e di beneficenza pubblica. 3
[2]Essa si compone del prefetto, presidente, e di otto membri dei quali due sono di diritto designati in ragione del loro ufficio, tre sono eletti dal Consiglio provinciale, due sono nominati per decreto Reale fra gli elettori amministrativi della provincia, ed uno dagli operai che fanno parte dei Collegi dei probi-viri costituiti nel capoluogo della provincia, scelti o fra i probi-viri stessi, oppure fra gli inscritti nelle liste elettorali operaie dei suddetti collegi. Nelle provincie che hanno una popolazione superiore ai 500,000 abitanti i membri da eleggersi dal Consiglio provinciale sono cinque, quelli nominati per decreto Reale sono tre, e due quelli nominati dai collegi dei probi-viri.
[3]Mancando nel capoluogo il Collegio dei probi-viri, i membri operai saranno nominati per decreto Reale fra gli operai inscritti nelle liste elettorali amministrative della provincia.
[4]Sono membri di diritto:
[5]il consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie;
[6]il medico provinciale.
[7]La Commissione ha la sua sede presso la prefettura, ed un segretario di questa disimpegna le funzioni di segretario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214
3Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, istituita con l'art. 1 della legge 18 luglio 1904, n. 390, e' soppressa". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 14 febbraio 1923.
Testo in vigore dal 1 marzo 1923 al 22 dicembre 2008
