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[1]Gli stanziamenti in conto capitale, fatti per il servizio dei debiti redimibili considerati dalla presente legge, che rimangono disponibili alla fine di ogni esercizio, per effetto delle conversioni eseguite in virtu' della legge stessa o di leggi precedenti, sotto deduzione dell'importo corrispondente agli abbuoni di tassa e ai premi conceduti per le conversioni, in luogo di essere portati ad economia, saranno versati presso la Cassa dei depositi e prestiti per la formazione di un fondo di ammortamento.
[2]Questo fondo dovra' servire per la estinzione del consolidato 3,50 per cento, emesso per effetto delle conversioni da operarsi alla scadenza finale di ciascun debito.
[3]Le somme corrispondenti saranno investite a moltiplico sia in titoli 3,50 per cento, sia in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
[4]Se in qualche sorteggio annuale venga estratto un numero di Obbligazioni convertite minore di quello dato dalla loro proporzione, in confronto della totalita' del debito ammesso al sorteggio e le somme da versarsi al fondo di ammortamento risultino quindi deficienti in rapporto a detta proporzione, si provvedera' alla reintegrazione della somma medesima a favore di detto fondo prelevandone l'importo da uno speciale capitolo da iscriversi nel bilancio del Tesoro e da reintegrarsi coi sopravanzi degli altri esercizi durante i quali le dette proporzioni siano superate.
Testo in vigore dal 13 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
