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[1]Sono estese alle conversioni dei debiti redimibili, che verranno eseguite in virtu' della presente legge, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834, salvo che la rendita da inscriversi, in applicazione del citato articolo 3 della legge medesima, sara' in consolidato 3,50 per cento netto, anziche' del consolidato 5 per cento, e le variazioni al bilancio, di cui al successivo articolo 4, dovranno introdursi nel capitolo del bilancio del Tesoro relativo al consolidato 3,50 per cento netto, invece che in quelli relativi al consolidato 5 per cento.
[2]Di tutte le conversioni effettuate in esecuzione di questa legge sara' data ogni anno notizia al Parlamento con relazione da presentarsi insieme all'assestamento del bilancio.
Testo in vigore dal 13 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
