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[1]Al Ministro medesimo e' fatta facolta' di sostituire i buoni a lunga scadenza, creati con la legge 7 aprile 1892, n. 111, che matureranno nell'anno 1902, con buoni del Tesoro ordinari, della durata massima di un anno, fruttanti un interesse di favore non eccedente il 4 per cento netto.

[2]Tale emissione straordinaria non e' compresa nel limite di 300 milioni considerato nella legge per il bilancio dell'entrata.

[3]I fondi necessari al pagamento dei buoni appartenenti a tale emissione straordinaria, e non rinnovati, dovranno essere provveduti con emissione di rendita 3,50, a tenore dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 13 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-12;166~art7 · fonte del testo

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