Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro del Tesoro e' autorizzato a valersi del titolo consolidato 3,50 per cento netto per procurarsi i fondi necessari ad estinguere anche anticipatamente e senza limitazione di somma i buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 aprile 1892, n. 111, ancora in circolazione.
[2]Il Ministro del Tesoro e' autorizzato a valersi dello stesso titolo consolidato 3,50 per cento per procurarsi i fondi occorrenti a tutti gli effetti dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1901, n. 323, per il riscatto dei certificati ferroviari trentennali, in quanto, per la provvista dei medesimi fondi, non siasi valso o non si valga dei nuovi buoni del Tesoro a lunga scadenza, autorizzati dall'articolo 4 della legge stessa.
Testo in vigore dal 13 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
