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[1]Il Ministro del Tesoro e' autorizzato a provvedere alla conversione in consolidato 3,50 per cento di tutti quei titoli dei debiti redimibili considerati nella presente legge, che siano posseduti o che potranno altrimenti pervenire di diritto allo Stato od alle Amministrazioni ed Istituti affidati all'Amministrazione dello Stato, sia a parita' assoluta di rendita, senza abbuono di tassa, sia con questo abbuono e con i premi indicati negli articoli precedenti; questi pero' nel limite massimo di centesimi 15, secondo che sara' stabilito di caso in caso.

[2]Per gli Istituti aventi Amministrazioni autonome, il Ministro dovra' sentire il parere delle Amministrazioni medesime. Di questo parere sara' fatta menzione nella relazione prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 8.

Testo in vigore dal 13 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;166~art5 · fonte del testo

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