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Per la conversione delle dette Obbligazioni in rendita 3,50 per cento netto di nuova creazione, il Ministro del Tesoro e' autorizzato a concedere un premio sino a centesimi 15 di rendita per ogni 100 lire del nuovo capitale nominale dato in cambio. Questo premio potra' essere elevato sino al limite massimo di 20 centesimi, quando si tratti di conversioni di Obbligazioni ferroviarie 3 per cento, emesse in virtu' della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e per lotti di almeno sessantamila Obbligazioni di tale specie.
Testo in vigore dal 13 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
