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[1]Il Ministro del Tesoro e' autorizzato a consentire, ed eventualmente a promuovere la conversione volontaria dei titoli di debito redimibile, descritti nell'annessa tabella I, nel nuovo titolo di rendita consolidato 3,50 per cento, a parita' di rendita netta.
[2]Per determinare tale parita', l'interesse delle Obbligazioni e' ridotto al netto, mediante deduzione della sola imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 13 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
