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Per le conversioni previste dalla presente legge, e' data facolta' al Governo del Re di assumere con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, per ciascun esercizio, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli di rendita 3,50 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.
Testo in vigore dal 13 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
