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Per gli apparecchi ausiliari di bordo non assegnati all'apparato motore, costruiti in Italia nel decennio indicato nell'articolo 5, e' accordato un compenso di costruzione di lire 11 per ogni quintale. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1906, n. 260
4La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908".
Testo in vigore dal 13 luglio 1906 al 1 luglio 1911
