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[1]Dai compensi di costruzione alle navi mercantili nazionali e dai premi di navigazione, previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6, 11 e 12 della presente legge, sara' prelevato il 5 per cento a favore della Cassa invalidi della marina mercantile nel cui territorio e' compresa la capitaneria o l'ufficio di porto d'inscrizione della nave.
[2]Trattandosi di costruzioni commesse da stranieri, la detta percentuale sara' versata alla Cassa invalidi nella cui giurisdizione trovasi il cantiere.
[3]Pero', quando dell'equipaggio di una nave facciano parte marinai ascritti alla Cassa invalidi di un altro compartimento, la quota del 5 per cento sul premio di navigazione relativa ai marinai stessi sara' versata alla Cassa cui sono ascritti.
Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 25 marzo 1963
