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[1]Dai compensi di costruzione alle navi mercantili nazionali e dai premi di navigazione, previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6, 11 e 12 della presente legge, sara' prelevato il 5 per cento a favore della Cassa invalidi della marina mercantile nel cui territorio e' compresa la capitaneria o l'ufficio di porto d'inscrizione della nave.

[2]Trattandosi di costruzioni commesse da stranieri, la detta percentuale sara' versata alla Cassa invalidi nella cui giurisdizione trovasi il cantiere.

[3]Pero', quando dell'equipaggio di una nave facciano parte marinai ascritti alla Cassa invalidi di un altro compartimento, la quota del 5 per cento sul premio di navigazione relativa ai marinai stessi sara' versata alla Cassa cui sono ascritti.

Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 25 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art47 · fonte del testo

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