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Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2535, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso di cantieri navali, stabilito dall'art. 755 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, e dall'art. 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, e' elevato a centesimi 20 per metro quadrato e per anno".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24
18con decorrenza dal 1 gennaio 1947
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2535, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I canoni ed i proventi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947, decuplicati se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo di cui ai primo comma, dell'art. 2 del regio decretolegge 25 febbraio 1924, n. 456, ed al limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale di cui ai secondo comma dell'articolo stesso".
L. 21 gennaio 1949, n. 8
20La L. 21 gennaio 1949, n. 8 nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2535, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, gia' decuplicati a' termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, sono rispettivamente fissati in L. 8 ed in L. 16 per metro quadrato e per anno". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1949.
L. 21 dicembre 1961, n. 1501
22La L. 21 dicembre 1961, n. 1501 nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2535, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le nuove concessioni di Demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui ai primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, gia' aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per anno". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica "ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 25 marzo 1963
