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[1]((Per le autorizzazioni consolari ai capitani di gran cabotaggio ed ai padroni di esercitare il cabotaggio all'estero, nonche' per le autorizzazioni a comandare battelli addetti al piccolo traffico, a dirigere le barche alla pesca illimitata, a dirigere macchine di forza non superiore a 150 cavalli indicati sui piroscafi addetti al traffico lungo le coste dello Stato e macchine di piroscafi rimorchiatori e per le autorizzazioni a motoristi, si pagheranno lire venti.
[2]Per le nomine a capo barca per il traffico nello Stato si pagheranno lire 15, e per quelle a capo barca per il traffico locale e capo barca alla pesca limitata si pagheranno lire dieci)).
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 25 marzo 1963
