Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1896 al 25 marzo 1963. Leggi il testo vigente →
[1]Per la concessione della licenza annuale pagheranno le tasse di ancoraggio rispettivamente stabilite dagli articoli 20 e 22, secondo la loro portata:
- a)Le barche e i piccoli bastimenti a vela non compresi nella lettera c) del precedente art. 31, autorizzati a estendere il traffico alle coste continentali e insulari del Regno, giusta il disposto dell'articolo 911, lettera B, del regolamento 20 novembre 1879, modificato col Regio decreto 7 novembre 1889;
- b)I piccoli piroscafi con o senza coperta che non siano addetti al rimorchio.
[2]Quando pero' le barche ed i piccoli bastimenti a vela menzionati nella lettera a) di quest'articolo dovessero esercitare il trasporto delle merci nei porti, sono tenuti a munirsi anche della licenza di cui al precedente articolo 32, secondo la rispettiva loro portata.
[3]I piccoli piroscafi che esercitassero promiscuamente il trasporto delle merci e dei passeggieri e il rimorchio saranno muniti di due licenze annuali mediante il pagamento delle tasse stabilite per ciascun esercizio.
Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 25 marzo 1963
