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L'esenzione daziaria accordata dalla vigente tariffa doganale alle barche e ai battelli e' abolita. Con decreto Reale sara' stabilito per questi, come per ogni altro galleggiante destinato al servizio interno dei porti, un dazio d'importazione nei porti e nelle rade d'Italia.
Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 13 luglio 1906
