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[1]Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio il mandare imbarcazioni a terra, il consegnare o ricevere lettere e anche semplici campioni e il rifornirsi di vettovaglie, di carbone e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio, a giudizio dell'autorita' marittima, qualunque sia la provenienza o la destinazione indicata sulla patente di sanita' o sulle carte di bordo.
[2]L'imbarco e lo sbarco dei passeggieri equivale all'imbarco e allo sbarco di merci, salvo che accada per causa di malattia o in causa di rilascio forzato, a giudizio della autorita' marittima.
Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 25 marzo 1963
