Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1896 al 25 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio il mandare imbarcazioni a terra, il consegnare o ricevere lettere e anche semplici campioni e il rifornirsi di vettovaglie, di carbone e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio, a giudizio dell'autorita' marittima, qualunque sia la provenienza o la destinazione indicata sulla patente di sanita' o sulle carte di bordo.

[2]L'imbarco e lo sbarco dei passeggieri equivale all'imbarco e allo sbarco di merci, salvo che accada per causa di malattia o in causa di rilascio forzato, a giudizio della autorita' marittima.

Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 25 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art29 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari