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Se le navi italiane venissero in un paese straniero assoggettate al pagamento di tasse e diritti marittimi non imposti alle navi di quel paese, od imposti in una misura diversa, il Governo del Re potra', con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, stabilire per le navi di quel paese, che approdino ai nostri porti, le tasse o i diritti che saranno stimati necessari per compensare gli aggravi sofferti dai bastimenti italiani nel suddetto paese, non che togliere alle navi stesse il trattamento di favore concesso dal presente capo per l'abbonamento annuale alla tassa di ancoraggio, ed il pagamento della tassa ridotta in ragione della quantita' di merci imbarcate o sbarcate.

Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 25 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art28 · fonte del testo

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