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Dei premi di navigazione godranno:
- a)Le navi inscritte nelle matricole di uno dei Compartimenti marittimi del Regno alla data della promulgazione della presente legge, purche' siano di costruzione nazionale;
- b)le navi di costruzione nazionale che saranno inscritte come sovra durante un decennio dalla data della promulgazione della presente legge;
- c)le navi di costruzione estera purche' la loro inscrizione nelle suddette matricole sia avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1887;
- d)le navi che trovandosi in corso di costruzione nello Stato al tempo della scadenza del decennio indicato alla lettera b verranno inscritte in matricola prima che sian trascorsi due anni dal tempo anzidetto;
- e)le navi costruite all'estero ed inscritte nelle matricole di cui sopra, dal 1° gennaio 1887 al 31 dicembre 1895, godranno soltanto della meta' del premio concesso col prececente articolo 12.
Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 13 luglio 1906
