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Se durante il periodo di validita' della presente legge fosse arrecata alcuna modificazione ai dazi d'entrata ora portati dalla vigente tariffa doganale sui materiali impiegati nelle costruzioni navali, il Governo del Re e' autorizzato a stabilire, con decreto Reale, gli aumenti o le diminuzioni corrispondenti da farsi ai compensi di costruzione. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1906, n. 260
4La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908".
Testo in vigore dal 13 luglio 1906 al 1 luglio 1911
