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[1]Tutti indistintamente gli atti occorrenti nel procedimento arbitramentale di che negli articoli 5 e 6 della legge 2 aprile 1882 n. 698, per l'abolizione del diritto di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, nonche' gli atti di affranco del canone annuo contemplati all'articolo 3 della legge medesima, sono esenti da tassa di bollo e registro, quando il valore capitalizzato del canone non superi la somma di lire cinquecento, purche' siano fatti entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge.
[2]I diritti ipotecari per le iscrizioni della ipoteca speciale contemplata all'articolo 3 della legge predetta sono ridotti alla meta'. Sono pero' esenti da tassa di bollo le note relative.
Testo in vigore dal 5 giugno 1896 al 16 dicembre 2009
