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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I Comuni e le Provincie possono essere autorizzati, con decisioni delle Giunte provinciali amministrative, o per Decreto Reale, inteso il Consiglio di Stato, a seconda della rispettiva competenza, a mantenere nei loro bilanci le spese aventi per oggetto l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la societa' di Storia patria od altri uffici o servizi di evidente utilita' pubblica, quando le spese stesse servano alla conservazione d'istituzioni od alla soddisfazione d'impegni preesistenti alla legge 23 luglio 1894, n. 340, e siano contenute entro i limiti dei rispettivi stanziamenti fatti per l'esercizio 1894.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 4 agosto 1895.
[9]UMBERTO.
[10]Crispi. P. Boselli.
[11]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 19 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
