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[1]Sono richiamate in vigore le disposizioni della leggo 19 luglio 1894, n.316, sui provvedimenti di pubblica sicurezza, meno quello degli articoli 3, 5 e 6 della legge medesima.
[2]All'articolo 5 della detta legge e' sostituito il seguente:
[3]«Art. 5. Sono vietate le associazioni e riunioni dirette a sovvertire, per vie di fatto, gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, col confino sino a sei mesi».
Testo in vigore dal 18 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
