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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, con decreto Reale, le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 agosto 1895.
[4]UMBERTO.
[5]Calenda.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
Testo in vigore dal 12 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
