Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
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[1]La presente legge andra' in vigore col primo luglio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 21 giugno 1896.
[3]UMBERTO.
[4]Rudini'.
[5]Visto, Il Guardasigilli: G Costa.
Testo in vigore dal 24 giugno 1896 al 18 maggio 1997
