Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
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[1]I decreti del Prefetto, emessi a forma degli articoli precedenti, sono provvedimenti definitivi; possono essere impugnati soltanto con ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia in Camera di Consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti.
[2]La decisione della Sezione quarta si estende anche al merito.
[3]Il decreto del Prefetto e' pubblicato nel Bollettino degli annunzi legali per la Provincia.
[4]Decorso il termine per il ricorso delle parti, il Ministro dell'Interno puo', entro sei mesi, deferire i decreti prefettizi alla Sezione quarta che decide nel modo indicato pei ricorsi.
Testo in vigore dal 24 giugno 1896 al 18 maggio 1997
