Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1896 al 18 maggio 1997. Leggi il testo vigente →
Spetta egualmente al Prefetto di autorizzare, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, l'acquisto dei beni stabili per parte delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, osservate per queste ultime le disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972.
Testo in vigore dal 24 giugno 1896 al 18 maggio 1997
