Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1896 al 18 maggio 1997. Leggi il testo vigente →

[1]Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza non possono accettare lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio senza autorizzazione del Prefetto, il quale provvede agli effetti della legge 5 giugno 1850 n. 1037, previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

[2]Resta fermo l'obbligo della tassa stabilita dal n. 48 della legge 19 luglio 1880 n. 5536 sulle concessioni governative.

Testo in vigore dal 24 giugno 1896 al 18 maggio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-06-21;218~art1 · fonte del testo

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