Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
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[1]Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza non possono accettare lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio senza autorizzazione del Prefetto, il quale provvede agli effetti della legge 5 giugno 1850 n. 1037, previo parere della Giunta provinciale amministrativa.
[2]Resta fermo l'obbligo della tassa stabilita dal n. 48 della legge 19 luglio 1880 n. 5536 sulle concessioni governative.
Testo in vigore dal 24 giugno 1896 al 18 maggio 1997
