Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I Comuni chiusi potranno assumere per il decennio 1896-1905 la riscossione dei dazi nei Comuni aperti limitrofi ed in contiguita' o vicinanza di abitazioni o di borgate, contraendo l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone dovuto dai Comuni aggregati.

[2]All'uopo dovranno entro un mese dalla promulgazione della presente legge presentare istanza al Ministero delle finanze, il quale decidera' sul parere della Giunta provinciale amministrativa. Contro questa decisione del Ministero non e' ammesso alcun ricorso in via giudiziaria od amministrativa.

Testo in vigore dal 9 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;481~art7 · fonte del testo

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