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[1]I Comuni aperti i quali abbiano una popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti, dovranno per gli effetti della riscossione dei dazi e del pagamento dei canoni al Governo, riunirsi in Consorzio con altri Comuni dello stesso mandamento in modo che la popolazione di tutti i Comuni consorziati riunita, non sia mai inferiore ai 10 mila abitanti.
[2]E' ammesso anche il Consorzio fra i Comuni appartenenti a piu' mandamenti limitrofi, purche' situati nel territorio della stessa provincia.
[3]Solo nel caso che piu' Comuni aperti si trovino circoscritti interamente dal territorio di Comuni chiusi, sara' loro concesso di riunirsi in Consorzio ancorche' abbiano una popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti, e qualora nell'identica condizione si trovi un solo Comune, sara' ammessa la gestione isolata.
[4]La costituzione dei Consorzi ha luogo con decreto del prefetto e deve essere fatta entro il mese di ottobre.
[5]In caso che i Comuni non si accordino per la costituzione dei Consorzi o quando dopo la costituzione dei Consorzi volontari, rimanga un gruppo di Comuni od un Comune la cui popolazione sia inferiore a 10 mila abitanti, il prefetto, sentita la Giunta amministrativa, provvedera' d'ufficio, entro la prima quindicina di novembre, senza riguardo al numero della popolazione, costituendo rispettivamente il Consorzio od autorizzando la gestione isolata.
Testo in vigore dal 9 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
