Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. 359 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: E' istituita in ogni capoluogo di provincia una Commissione composta dell'intendente di finanza, che la presiede, di un consigliere di prefettura, scelto dal prefetto, da due membri eletti dal Consiglio provinciale e del primo ragioniere dell'intendenza di finanza, che avra' anche le funzioni di segretario.
tolto: La Commissione in base alle statistiche offerte dal Comune reclamante e corredate dei documenti comprovanti la loro esattezza, ai dati statistici, che potra' richiedere dal Ministero delle finanze, ed a tutte quelle notizie, che essa credera' opportuno di assumere, determina la quantita' media annua dei generi che sarebbero stati soggetti a dazio nel Comune durante il triennio 1891-93, vi applica la tariffa vigente dei dazi governativi, e detraendo dall'introito lordo cosi' computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute nell'anno 1894, decide se il canone assegnato al Comune reclamante sia o no superiore all'ammontare dei dazi governativi, al netto delle spese di riscossione, e nel solo caso in cui tale eccedenza sia accertata puo' modificare il canone, e ridurlo al limite suaccennato.
tolto: Compiuto l'esame dei ricorsi la Commissione ripartisce la somma complessiva degli sgravi fra tutti i Comuni della provincia che non hanno reclamato o i cui ricorsi furono respinti. Il riparto sara' fatto nella proporzione della somma a cui giunga il guadagno effettivo che fa ciascun Comune sul dazio governativo.
tolto: Quando i canoni assegnati ai vari Comuni componenti un Consorzio esistente nel quinquennio 1891-95 siano diversi da quelli risultanti dalla ripartizione fatta dal Consorzio nel quinquennio medesimo, la Commissione provinciale, sopra reclamo che anche uno solo dei Comuni interessati abbia presentato non piu' tardi del 30 settembre 1895, sostituira' questi ultimi canoni a quelli comunicati in esecuzione dell'articolo precedente.
tolto: La Commissione provinciale trasmette entro la seconda quindicina di ottobre alla Commissione centrale l'elenco dei canoni definitivamente assegnati ai vari Comuni della provincia.
tolto: Entro la prima quindicina di novembre la Commissione centrale rivede e dichiara esecutivi i canoni per tutti i Comuni del Regno. L'elenco dei detti canoni sara' approvato con decreto reale.
tolto: Le decisioni della Commissione centrale e provinciale saranno inappellabili, e non potranno dar luogo ad alcun ricorso ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1895-08-08;481~art4 · fonte del testo
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