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[1]Nulla e' innovato a quanto dispongono le leggi 14 marzo 1881, n. 198; 15 maggio 1885, n. 2892; e 28 giugno 1892, n. 298 pel Comune di Napoli, e la legge 20 luglio 1890, n. 6980, pel Comune di Roma.
[2]Nulla e' pure innovato alle leggi vigenti in materia, in quanto non sia contrario alla presente.
[3]Rimane poi fermo l'obbligo nei Comuni di formare e trasmettere all'Intendenza di finanza, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze, la dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati.
[4]Contro i Comuni che trascurassero l'adempimento di quest'obbligo, sara' provveduto a norma dell'articolo 174 della legge comunale e provinciale.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 8 agosto 1895.
[7]UMBERTO.
[8]P. Boselli.
[9]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 9 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
